Dal 1 Luglio 2018 non sarà più possibile pagare la retribuzione in contanti
Dal 1 luglio 2018 STOP ai contanti: i datori di lavoro privati e i committenti non potranno più pagare le retribuzioni e i compensi in contanti ai lavoratori.
Questa limitazione vale anche per eventuali acconti.
Cosa si rischia?
Una sanzione da 1000€ a 5000€ e nei casi in cui si superino i 2999,99€, potrebbe configurarsi un illecito in materia di antiriciclaggio.
Ricordiamo che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento, ma prova solo la consegna della copia del cedolino (LUL).
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Come bisogna pagare i lavoratori?
Dal 1 Luglio 2018 il pagamento delle retribuzioni, dei compensi e di eventuali acconti deve essere effettuato tramite questi mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario/postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.
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I 2 casi in cui puoi cadere in errore ed essere sanzionato
La sanzione viene applicata:
- nel momento in cui il pagamento è stato effettuato con modalità differenti rispetto alle 4 indicate precedentemente : bonifico, assegno, pagamento elettronico e pagamento attraverso c/c con mandato di pagamento
- il pagamento avviato con le modalità corrette non è stato realmente effettuato (questo è il caso in cui un assegno sia annullato prima dell’incasso oppure un bonifico venga revocato prima dell’accredito nel conto del lavoratore)
Sostanzialmente, gli organi ispettivi non dovranno soltanto controllare che sia stato disposto il pagamento ma verificare che, effettivamente, vi sia traccia dell’avvenuto accredito dell’emolumento retributivo nel conto del lavoratore.
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Quali sono i soggetti coinvolti e i rapporti di lavoro interessati?
Tutti i datori di lavoro sono obbligati a rispettare tali modalità di “pagamento tracciato” della retribuzione qualora debbano pagare:
- lavoratori subordinati (di ogni genere: da apprendista a dirigente)
- lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’art. 2222 c.c.
- soci di cooperativa occupati con contratti di lavoro di qualsiasi forma
Restano esclusi da tutto questo:
- i pagamenti diretti a borse di studio, tirocini e rapporti di natura occasionale
- i datori di lavoro domestico che devono pagare le loro Colf, Baby Sitter, badanti o altro
- le pubbliche amministrazioni
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Anche gli acconti e i pagamenti relativi a rimborsi spesa devono essere tracciati?
A stretto rigor di legge, pare che eventuali rimborsi spese per missioni o trasferte, o per spese anticipate possano essere pagati in denaro contante.
Ciò in quanto la normativa fa riferimento alla nozione di retribuzione, che ricomprende i minimi e i trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi ed eventuali elementi retributivi individuali.
Sembra, quindi, possibile pagare in contanti :
- sia le somme dirette a ristorare un particolare “disagio” o a risarcire il lavoratore delle spese sostenute;
- sia le somme di natura assistenziale a cui ha diritto il lavoratore (es. rimborsi spese, indennità di trasferte, assegni familiari).
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Apparato sanzionatorio
Il datore di lavoro (o il committente) rischia una sanzione amministrativa che può andare da 1.000€ a 5.000€, (che se pagata in via ridotta ammonterebbe a 1.666,67€) nel caso in cui venga violato l’obbligo del pagamento “tracciato”.
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Attenzione all’antiriciclaggio per retribuzioni superiori a 2.999,99€ pagate in contanti!
La normativa riguardante l’antiriciclaggio stabilisce il divieto ai trasferimenti di denaro contante , per qualsiasi titolo, motivo e transazione, di importo superiore a 2.999,99€.
Pena una sanzione da 3000€ a 5000€.
Tale disposizione trova, quindi, applicazione qualora si provveda al pagamento della retribuzione in contanti che superi tale importo, ciò anche attraverso più pagamenti inferiori alla suddetta soglia.
Ti ricordo che sono a tua completa disposizione per qualunque informazione, chiarimento, domanda o curiosità; non esitare a contattarmi inviandomi un messaggio tramite l’apposito Form, anche solo per dirmi cosa ne pensi!
Un saluto,
Luca Pasini
Consulente del Lavoro
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